A. Demolizione e ricostruzione

Gli edifici completamente residenziali situati nei centri storici, se non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali del luogo, possono essere demoliti e ricostruiti con destinazione esclusivamente residenziale.

L'aumento volumetrico consentito è pari al 30% (35% se si prevede un'adeguata dotazione di specie arboree autoctone).

L'altezza del nuovo edificio non può essere superiore a quella esistente o a quella massima ammessa dallo strumento urbanistico in vigore, se maggiore. Il rapporto di copertura può essere maggiorato fino al 25% rispetto a quello previsto dal piano regolatore.

Sono necessari i seguenti adempimenti:
  1. Parere preventivo delle commissioni regionali per il paesaggio (silenzio/diniego in 60 giorni);
  2. Permesso di costruire;
  3. Certificazione della diminuzione del fabbisogno annuo di energia per il riscaldamento superiore del 30% rispetto al valore limite di legge.
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