La L.R. n. 13 del 28 maggio 2007 è entrata in vigore il 1° ottobre 2009, sia per quanto riguarda la compravendita, sia per i contratti di locazione.

Essa prevede, all'art. 5, che in caso di locazione l'Attestato di Certificazione Energetica sia messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso. Non è previsto l'obbligo di allegazione dell'Attestato di Certificazione Energetica al contratto, ma sono previste sanzioni per il locatore che non renda disponibile l'Attestato di Certificazione Energetica al momento della stipula del contratto: sanzione amministrativa che va da 500,00 € a 5.000,00 €, graduata sulla superficie utile dell'edificio.

Nel caso di rinnovo del contratto non è obbligatorio mettere a disposizione l'Attestato di Certificazione Energetica in quanto la norma regionale prevede la redazione di tale documento solo in caso di stipula di contratto di locazione. Lo spirito della legislazione è infatti quello di permettere al cittadino di sapere in anticipo tutte le caratteristiche dell';edificio/alloggio oggetto di locazione, che altrimenti emergerebbero solo con il suo utilizzo. Nel caso di rinnovo di contratto, il locatario però conosce già le caratteristiche energetiche dell'edificio/alloggio.
Sono inoltre esclusi dall'obbligo i contratti di locazione a carattere convenzionato o vincolato.

Gli obblighi riguardanti l'ACE sono regolati dalla normativa nazionale solo in quelle regioni che non hanno ancora deliberato proprie leggi a riguardo, altrimenti risultano in vigore tali leggi regionali.

LR 13/2007 ACE