Secondo la normativa lombarda l'obbligo riguarda la stipula di nuovi contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un anno), a partire dal 1° luglio 2010, ma anche il rinnovo (anche tacito) di contratti già stipulati: ai sensi dell'art. 9.2 lettera g) della DGR VIII/ 8745, il proprietario deve consegnare una copia conforme dell'Attestato di certificazione energetica al locatario.

Il locatore che non ottemperi all'obbligo di presentazione dell'ACE incorre quindi in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500 a un massimo di € 10.000 (L.R. 10/2009 art. 1).

L'obbligo non si applica "agli edifici [...] di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa" (art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 30 del 28 dicembre 2009) e nel caso di edificio concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto.

Vedi anche: FAQ CENED - Obbligo di certificazione in caso di locazione.

DGR VIII 8745/2008 ACE
LR 10/2009 ACE
LR 30/2009 ACE