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Detrazione 55%, nuove regole per il 2011



A partire dal 1° gennaio 2011, con l’entrata in vigore della Legge n. 220/2010 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)”, è diventata operativa la norma che proroga fino al 31 dicembre 2011 la detrazione fiscale del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. La principale novità riguarda la ripartizione delle quote di detrazione fiscale: si passa da 5 a 10 quote annuali di pari importo. Restano invece invariati i tetti di spesa, le percentuali di detrazione fiscale e gli interventi ammessi.

Per quanto riguarda i lavori effettuati a cavallo tra il 2010 e il 2011, l’Enea chiarisce che “Tutte le spese pagate entro il 2010 saranno detraibili in cinque anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2011. Le fatture che viceversa saranno pagate nel 2011 saranno detraibili in 10 anni a partire dalla denuncia dei redditi dell'estate 2012” [FAQ 65].

Per ottenere le
detrazioni del 55%, la documentazione degli interventi eseguiti (Allegato F oppure Allegato A + Allegato E), deve essere trasmessa all'Enea entro 90 giorni dal termine dei lavori. Inoltre, entro il 31 marzo 2011, deve essere comunicato, con apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate, il mancato termine dei lavori nel 2010, specificando quanto pagato fino al termine del 2010.

Per approfondire:
Detrazione 55%