Il solaio sottotetto non è una parte comune: lo dice una sentenza

Il solaio sottotetto che ha esclusivamente la funzione di chiudere e proteggere gli appartamenti sottostanti, non è parte comune del condominio ma è pertinenza degli alloggi all'ultimo piano.


La Corte di Cassazione ha sancito che il solaio sottotetto, che serve a chiudere e proteggere i sottostanti appartamenti, non è parte comune del condominio.


Perché il sottotetto non è parte comune?

La sentenza n.6143/2016 del 30/03/2016 rammenta che il sottotetto, non rientrando tra le parti comuni dell’edificio elencate nell’art.1117 del Codice Civile1, ed in assenza di un titolo che ne determini il possesso "è da considerare pertinenza dell'appartamento sito all'ultimo piano, allorché assolva alla esclusiva funzione di isolare e proteggere l'appartamento medesimo dal caldo, dal freddo e dall'umidità, fungendo da camera d'aria isolante" 2.

Un condòmino può quindi isolare la sua porzione di sottotetto senza una delibera condominiale.


Note:
1. art.1117 - Parti comuni dell’edificio - Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune, come il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate; [omissis].

2. Estratto della sentenza della Corte di Cassazione n.6143 del 30/03/2016.



Pagina aggiornata il 07 giugno 2016