Benvenuto Piemonte!

Classificazione energetica

Per la classificazione degli edifici è adottato il parametro di valutazione (EPL lordo) che tiene conto della somma degli indici di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed estiva, per la preparazione di acqua calda sanitaria e per l'illuminazione.

A seconda del livello di fabbisogno viene attribuita una lettera (da G ad A+) che indica la classe energetica dell'edificio.

L'Attestato di Certificazione Energetica comprende i dati relativi alle prestazioni energetiche proprie dell'edificio, i valori vigenti a norma di legge e i valori di riferimento, consentendo in questo modo ai cittadini di effettuare valutazioni e confronti. Per gli edifici esistenti, l'Attestato è corredato da suggerimenti in merito agli interventi più significativi per il miglioramento della prestazione energetica.

La prestazione energetica dell'edificio ai fini della classificazione dell'edificio deve essere determinata sulla base di una valutazione standard, secondo quanto previsto dalle Norme UNI (Norme UNI/TS 11300) e dalle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.


Obblighi ed esclusioni

La redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica è obbligatoria nei casi di nuova costruzione e di ristrutturazione degli edifici e avviene, in questo caso, all'atto di chiusura dei lavori. È il costruttore ad avere l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'Attestato di Certificazione Energetica e deve comunicare il nominativo del certificatore al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, l'Attestato o la Targa di efficienza energetica devono essere affissi in luogo facilmente visibile al pubblico.

In caso di compravendita, l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.

In caso locazione, l'Attestato di Certificazione Energetica deve essere messo a disposizione del locatario in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.

Sono escluse dall'applicazione della L.R. n. 13/2007 le seguenti categorie di edifici e di impianti:

1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto;
2. i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 m2;
3. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
4. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
5. unità immobiliari prive di impianto termico, con le seguenti destinazioni d'uso: box, cantine, autorimesse, parcheggi, depositi, strutture stagionali per impianti sportivi e strutture temporanee previste per massimo sei mesi.
6. edifici dichiarati inagibili;
7. edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato.


Sanzioni

La L.R. n. 13/2007 prevede le seguenti sanzioni:

    - il certificatore che rilascia l'Attestato di Certificazione Energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori.
    - il certificatore che rilascia l'Attestato di Certificazione Energetica senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla L.R. 13/2007 è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
    - il costruttore che non provvede a far produrre l'Attestato di Certificazione Energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
    - il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'Attestato di Certificazione Energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
    - il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'Attestato di Certificazione Energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.).

Fonte
Regione Piemonte