Ecobonus 65% anche nel 2018, ma scendono al 50% i serramenti

Ancora un anno di proroga dell'ecobonus 65% ma con riduzione al 50% per i serramenti e caldaie in classe A. Valide fino al 31/12/2018 anche le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie. Prorogate tutte le agevolazioni per le riqualificazioni dei condomini e gli sgravi per l'antisismica con introduzione di un maxi-bonus per i condomini.


La Legge di Bilancio, approvata oggi 23 dicembre, 
proroga fino al 31/12/2018 le detrazioni fiscali 65% anche se con un'importante modifica. Vengono prorogate inoltre le detrazioni 50% per le ristrutturazioni edilizie e tutte le agevolazioni per condomini e antisismica.

Quali novità per l'ecobonus nel 2018 ?
Un’importante novità, non positiva, riguarda la riduzione dal 65% al 50% della detrazione fiscale per “interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. La detrazione rimane al 65% per le caldaie a condensazione con "contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti" (NDR valvole termostatiche). Mentre non potranno essere detratti "gli interventi [...] con caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A". Queste aliquote sono valida dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

Si rafforza la possibilità di cessione del credito dell’ecobonus dei singoli condòmini. I condòmini, oltre alla cessione della propria parte di credito per lavori su parti comuni del condomìnio a fornitori/imprese o ad istituti bancari, potranno ora cederla anche per singoli interventi sulle proprie unità immobiliari a partire dal 01/01/2018.

Perchè viene ridotta l'aliquota sui serramenti ?

A nostra opinione perchè negli ultimi anni, come evidenziano in diversi report di Legambiente, gli interventi di sostituzione dei serramenti sono stati molto ingenti. Però, l'intervento sulle parti trasparenti, influisce in lieve misura, rispetto a quello delle pareti, sul risparmio energetico degli edifici.

Il Governo vuole quindi spingere per incentivare la riqualificazione delle parti opache che invece fanno "cambiare volto" alla prestazione energetica di un edificio.

Resta invariata l'aliquota per gli isolamenti ?

Sì non subisce variazioni l’installazione di isolamenti termici, come l'insufflaggio delle pareti, l'insufflaggio del sottotetto e il cappotto termico. Rimangono detraibili al 65% fino al 31/12/2018.

Ci sono altre modifiche all'ecobonus ?

Viene introdotto il "maxi-bonus" sulle parti comuni dei condomini finalizzato, congiuntamente, alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica con una detrazione del 80-85%3.

Rimangono in vigore il sisma-bonus per la messa in sicurezza degli edifici residenziali, con una detrazione variabile dal 50 al 85%4 sino al 31/12/2021, e l’ecobonus per i condomìni fino al 31/12/2021 per lavori sulle parti comuni, con aliquote variabili da 65-70-75% a seconda del tipo di intervento5, come già attualmente in vigore.

 


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Note:
1. Legge di Bilancio 2018 modifica gli artt. 14 e 16 commi vari della Legge 90/2013.
2. Fino ad un massimo di € 5.000 per unità immobiliare.
3. Bonus valido per edifici in zona sismica 1-2-3. Aliquota aliquota dell'80% con miglioramento di 1 classe di rischio, dell'85% con un miglioramento di 2 classi di rischio. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e si applica su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
4. Aliquota base del 50% per miglioramenti che non portano ad un cambiamento di classe; aliquota del 70% (75% per i condomini) con un miglioramento di 1 classe di rischio; aliquota dell'80% (85% per i condomini) con un miglioramento di 2 classi di rischio. Le detrazioni si applicano ad edifici ricadenti in zona sismica 1-2-3. Importo detraibile massimo di euro 96.000 per ciascun anno.
5. Devono essere interventi con cui si consegue almeno la qualità media di cui al Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26/06/2015 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15/07/2015.


Pagina aggiornata il 23 dicembre 2017