Efficienza energetica: Cool Roof e deroga altezze interne

Introdotti in Lombardia gli obblighi di verifica dell’efficacia del Cool Roof e la deroga di 10cm all’altezza dei locali per favorire l'efficienza energetica.

 
Compendio novità sull'efficienza energetica in Lombardia dal 2016 (PDF 150 Kb)

 


La Regione Lombardia introduce due importanti novità in ambito di efficienza energetica:
- Obbligo di verifica dell’efficacia del Cool Roof;
- Deroga alle altezze minime dei locali di abitazione.
Queste disposizioni sono inserite agli artt. 5.4 e 5.5 del Decreto n.6480 del 30/07/20151 che disciplina in merito agli edifici energeticamente efficienti e al nuovo attestato di prestazione energetica.


Il Cool Roof diventa obbligatorio?

Nel caso di edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazioni importanti2 o sottoposti a riqualificazione energetica3, dal 1° gennaio 2016, sarà obbligatoria la verifica dell’efficacia, in termini di rapporto costi-benefici, di materiali ad elevata riflettenza solare per le coperture, ovvero il Cool Roof.
Il “tetto fresco e riflettente” è utilizzato per limitare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva e contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché limitare il surriscaldamento su scala urbana.
I valori di riflettanza solare dei materiali impiegati devono essere non inferiori a: 0.65 per coperture piane e 0.30 per coperture a falde
.


Se riqualifico posso ridurre l'altezza interna?

In Lombardia, dal 01/01/2016 sarà possibile derogare le altezze minime dei locali di abitazione4 previste dai vigenti regolamenti d’igiene ed edilizi fino ad un massimo di 10 centimetri.
La deroga è applicabile negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione importante2 o a riqualificazione energetica3 in caso di intervento di isolamento dall’interno di pavimenti e soffitti ed in caso di installazione di impianti termici dotati di pannelli radianti a pavimento o soffitto.
Nella maggior parte d’Italia sarà quindi possibile arrivare a 260cm di altezza interna nei locali degli alloggi.
 



Note:
1. D.d.u.o. n°6480 del 30/07/2015 “Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo attestato di prestazione energetica a seguito del D.g.r. n°3868 del 17/07/2015”.
2. Definizione: intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume climatizzato dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
3. Definizione: intervento non rientrante nella definizione di cui ai punti 63) o 64) (dell’Allegato A del D.d.u.o. n°6480 del 30/07/2015) e che coinvolge una superficie inferiore o uguale al 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e/o consiste nella nuova installazione o nella ristrutturazione di un impianto termico asservito all’edificio o di altri interventi parziali, ivi compresa la sostituzione del generatore.
4. Altezze previste dal d.m. 05/07/1975.


Pagina aggiornata il 27 ottobre 2015