Sconto sui lavori in condominio se cedi l'ecobonus 65% all'impresa

I condòmini incapienti possono cedere il proprio credito di ecobonus 65% ai fornitori che hanno realizzato i lavori di riqualificazione energetica nelle parti comuni del condominio. È possibile usufruire della cessione fino al 31/12/2016; ecco con che modalità.
Per gli interventi di riqualificazione energetica delle parti comuni di edifici condominiali è stata introdotta1 la possibilità, per i contribuenti incapienti, di cedere ai fornitori il proprio credito di ecobonus 65%.

Il credito ceduto è pari alla detrazione Irpef spettante al singolo condòmino, come pagamento di una parte del corrispettivo dei lavori eseguiti.


Chi può usufruire della cessione del credito?

I condòmini interessati sono quei contribuenti che non possono usufruire delle detrazioni fiscali 65% poiché rientrano nella “no tax area”, cioè possiedono redditi esclusi da Irpef.


Come funziona la cessione dell'ecobonus?

Con provvedimento del 22/03/2016 l’Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità per la cessione del credito, ovvero:

  • è valido per spese sostenute dal 01/01/2016 al 31/12/2016, anche se riferite a lavori iniziati in anni precedenti;
  • l’incapienza deve sussistere nel periodo d’imposta 2015;
  • il credito cedibile è pari al 65% delle spese a carico del singolo condòmino, in base alla tabella dei millesimi di ripartizione;
  • la volontà di cessione deve risultare da delibere dell’assemblea condominiale che approva gli interventi di riqualificazione;
  • il condomìnio deve comunicare questa volontà ai fornitori che devono accettarla in forma scritta;
  • i fornitori potranno utilizzare il credito in 10 quote annuali di pari importo.

Per rendere valida la procedura della cessione del credito è necessario che il condomìnio paghi, entro il 31/12/2016, tutte le spese corrispondenti alla parte non ceduta come credito.
 
 


Note:
1. “Legge di Stabilità 2016” n.208 del 28/12/2015

Fonte:
Agenzia delle Entrate - Guida "Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" marzo 2016


Pagina aggiornata il 20 aprile 2016